L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Solidarietà ritenute subappalto

di Josef Tschoell

La domanda

Il caso di un contratto di subappalto con prevalente utilizzo di manodopera e di importo superiore a 200.000 €, per lo svolgimento del quale il subappaltatore utilizza sia beni strumentali propri che beni strumentali concessi in locazione/comodato dall'appaltatore, tenendo presente che non vengono utilizzati mezzi di proprietà o riconducibili al committente, a nostro avviso la fattispecie non rientra nella disciplina introdotta dall'art. 4 dl 124/2019, è corretto?

Come ribadito anche da altri, la norma contenuta nel collegato alla legge finanziaria è stata criticata giustamente più volte per la scarsa chiarezza sull’ambito di applicazione e mancano tuttora chiarimenti ufficiali e la procedura di attivazione del cosiddetto “Durc fiscale” (per coloro che ricadono nell’ambito di applicazione). L’obbligo e l’ambito di applicazione riguarda tutta la catena dei lavori (committente – appaltatore – subappaltatore), ma richiede anche la presenza congiunta delle tre condizioni previste dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997. La norma, per quanto riguarda l’utilizzo dei beni strumentali, dispone che questi devono essere di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Tuttavia, il committente del subappaltatore è l’appaltatore e, di conseguenza, si ritiene che la norma sia applicabile per il caso proposto nel quesito.

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