Solidarietà ritenute subappalto
Come ribadito anche da altri, la norma contenuta nel collegato alla legge finanziaria è stata criticata giustamente più volte per la scarsa chiarezza sull’ambito di applicazione e mancano tuttora chiarimenti ufficiali e la procedura di attivazione del cosiddetto “Durc fiscale” (per coloro che ricadono nell’ambito di applicazione). L’obbligo e l’ambito di applicazione riguarda tutta la catena dei lavori (committente – appaltatore – subappaltatore), ma richiede anche la presenza congiunta delle tre condizioni previste dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997. La norma, per quanto riguarda l’utilizzo dei beni strumentali, dispone che questi devono essere di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Tuttavia, il committente del subappaltatore è l’appaltatore e, di conseguenza, si ritiene che la norma sia applicabile per il caso proposto nel quesito.