L'esperto rispondeContrattazione

Start-up e contratto a tempo determinato

di Alberto Bosco

La domanda

Una start-up innovativa avrebbe intenzione di assumere due lavoratori a tempo determinato per 6 mesi. Una volta terminati i suddetti contratti e trascorso all'incirca un mese, l'intenzione sarebbe quella di riassumere i medesimi lavoratori sempre a tempo determinato, per ulteriori dodici mesi. Trattandosi sostanzialmente di rinnovi, è comunque tenuta all'indicazione di una delle causali previste dal Decreto Dignità oppure, considerato lo status di "start-up innovativa", esiste una deroga a tale obbligo? Inoltre, le start-up innovative hanno dei benefici normativi in relazione alla stipula di contratti a tempo determinato?

L’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto qui di interesse in materia di proroghe e rinnovi dei contratti a termine dispone quanto segue: a) co. 01: il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni ex art. 19, co. 1. Esso può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, poi, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, co. 1. In caso di violazione, il contratto si trasforma a tempo indeterminato; b) co. 1: il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la sua durata iniziale sia inferiore a 24 mesi, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5° proroga; c) co. 2: se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, o 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato. Il co. 3, tuttavia, dispone che i limiti di cui sopra non si applicano alle imprese start-up innovative di cui all’art. 25, co. 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (legge 17 dicembre 2012, n. 221), per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società, o per il più limitato periodo previsto dal co. 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite. Ne deriva che, nel periodo previsto, la proroga o il rinnovo sono ammessi senza causale. Dal punto di vista normativo, l’altra agevolazione riguarda il fatto che non si applicano i limiti numerici alle imprese start-up innovative per 4 anni dalla costituzione della società, o per il più limitato periodo previsto dal co. 3 dell’art. 25 per le società già costituite. Per inciso, l’art. 25, co. 3, dispone che le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e in possesso dei requisiti previsti dal co. 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal co. 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione si applica per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©