L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Covid-19: Comunicazione preventiva per CIG

Josef Tschoell

La domanda

In riferimento alla comunicazione preventiva alle OO SS è possibile indicare come data d'inizio della CIG/Assegno Ordinario il 12 marzo 2020 e pertanto richiedere l'ammortizzatore sociale all'INPS da tale data? Inoltre trascorsi tre giorni dalla comunicazione alle OO SS e quest'ultime non hanno risposto l'iter con le OO SS è terminato? L'invio della domanda di Cig o Assegno Ordinario all'INPS può essere inviata subito dopo l'invio della comunicazione alle OO SS oppure occorre aspettare i tre giorni?

L’art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020 prevede che l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Inoltre, la norma dispensa i datori di lavoro dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2. Sembra, dunque, che la comunicazione non deve essere preventiva, ma può essere contestuale alla sospensione dei lavori e si possa richiedere l’integrazione da tale data. La norma non chiede necessariamente un accordo con la parte sindacale, se la stessa non risponde entro i tre giorni, l’iter è comunque terminato. La norma consente di inviare la domanda di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. In ogni caso sembra consigliabile aspettare i tre giorni per poter inviare fin da subito l’intera documentazione richiesta (compreso l’eventuale documentazione della consultazione sindacale).

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