Covid-19: Comunicazione preventiva per CIG
L’art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020 prevede che l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Inoltre, la norma dispensa i datori di lavoro dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2. Sembra, dunque, che la comunicazione non deve essere preventiva, ma può essere contestuale alla sospensione dei lavori e si possa richiedere l’integrazione da tale data. La norma non chiede necessariamente un accordo con la parte sindacale, se la stessa non risponde entro i tre giorni, l’iter è comunque terminato. La norma consente di inviare la domanda di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. In ogni caso sembra consigliabile aspettare i tre giorni per poter inviare fin da subito l’intera documentazione richiesta (compreso l’eventuale documentazione della consultazione sindacale).