L'esperto rispondeContrattazione

Covid-19, lavoratori intermittenti

di Josef Tschoell

La domanda

Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 (art. 13, co. 4, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81). Tanto premesso ci si chiede se ai lavoratori intermittenti senza disponibilità alla risposta alle chiamate spetta o meno la tutela degli ammortizzatori sociali (FIS e CIG in deroga) e se si quali adempimenti si deve porre in essere (calcolo retribuzione, calcolo occupazioneale ecc.)?

Per quanto riguarda la Cigo, Cigs e l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà, l’Inps ha chiarito nella circ. n. 41/2006 che le integrazioni salariali servono ad integrare o sostituire una perdita di retribuzione effettiva, pertanto bisogna distinguere due ipotesi: 1) il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali: essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato (rinvio al punto 4-2 lett. B della circolare), la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro può essere integrata. 2) la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata: non esiste in questo caso una retribuzione persa da integrare. Invece, per quanto riguarda la Cigd è necessario verificare la disciplina adottata dalla singole Regioni e Province autonome. In ogni caso l’Inps ha precisato nella circ. n. 47/2020 che tra i beneficiari rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare Inps n. 41/2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

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