L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Computo dei dipendenti per l'accordo sindacale cigd

di Imbriaci Silvano

La domanda

Come si computa il limite dei 5 dipendenti per la sottoscrizione dell'accordo sindacale (Regione Lombardia)?

Il limite numerico dei 5 dipendenti è richiesto per l’eventuale esonero dalle procedure di consultazione e accordo sindacale ai fini dell’accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dall’art. 22 del d.l. n. 18/20. Mentre l’art. 19 sul trattamento ordinario di CIG e assegno ordinario al comma 8 afferma che i lavoratori destinatari delle norme di cui allo stesso art. 19 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, e che a tali lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, l’art. 22 nulla dice in proposito. Si presume quindi che si applichi il criterio di computo normalmente previsto dalla normativa vigente in materia di cassa integrazione, ossia l’art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 148/2015, e quindi al numero dei lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. I lavoratori a tempo parziale devono essere conteggiati secondo quanto previsto dall’articolo 9 del d.lgs. 81/2015. Devono quindi essere conteggiati i lavoratori a tempo determinato a prescindere dalla durata del contratto; i dirigenti; gli apprendisti; i lavoratori a domicilio; i lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario effettivamente svolto rispetto a quello full-time; i lavoratori in regime di telelavoro o in smart-working. I lavoratori somministrati e quelli assenti dal servizio non sono computati. Peraltro, dalla lettura dell’accordo con la Regione Lombardia, non emergono dati indicativi di segno diverso, per cui può dirsi applicabile la disciplina ordinaria come sopra indicata.

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