L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Covid-19: indennità di maternità

di Silvano Imbriaci

La domanda

Una azienda si trova in difficoltà di liquidità a causa dell’emergenza da Covid 19, può richiedere il pagamento diretto all’Inps dell’indennità di maternità obbligatoria /facoltativa per il dipendente?

Le ipotesi di pagamento diretto dell’indennità di maternità da parte dell’INPS sono tassative e riguardano lavoratrici stagionali, operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici disoccupate o sospese (art.1 del d.l. 633/1979, convertito con modificazioni nella legge 33/1980). Si è comunque posto varie volte il problema di estendere queste ipotesi a situazioni in cui la normale anticipazione da parte del datore di lavoro sia di fatto pregiudicata dalla mancanza di liquidità o dallo stato di crisi più in generale attraversato dall’azienda. L’INPS con messaggio n. 289997 del 18.11.2010, sulla scorta di corrispondenti indicazioni provenienti dal Ministero, ha individuato alcuni casi nei quali, a fronte della mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest’ultimo, sia per una impossibilità oggettiva - è possibile effettuare il pagamento diretto della prestazione economica dovuta. Si tratta dei casi di sottoposizione del datore di lavoro a procedura concorsuale, oppure i casi in cui l’Inps stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga; o anche le ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro, accertato l’inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps o in cui l’omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell’attività di azienda successivamente cessata; fino ai casi in cui aziende ancora attive rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto. Si ritiene dunque che, nella situazione di crisi causa emergenza COVID, si possa avanzare domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS. Occorre però che il lavoratore dichiari sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcuna somma per quel dato evento: qualora il datore di lavoro, invece, avesse provveduto ad anticipare una parte dell’indennità spettante, dovrà essere accertato l’importo corrisposto al lavoratore per l’evento in esame in modo da procedere direttamente alla liquidazione del saldo. Gli Uffici dell’INPS potrebbero poi richiedere l’allegazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro nella quale sia attestata l’impossibilità di anticipare la prestazione a seguito dell’emergenza COVID-19, e la vicenda dovrà essere segnalata agli uffici di controllo per evitare che in seguito il datore di lavoro possa comunque conguagliarsi indebitamente l’importo di tale indennità.

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