L'esperto rispondeContrattazione

CCNL Servizi ausiliari (Cisal Anpit)

di Callegaro Cristian

La domanda

Volevo sapere se è possibile applicare il CCNL Servizi Ausiliari a una Cooperativa sociale che svolge servizi di assistenza alla persona in sostituzione dell'attuale CCNL Cooperative sociali con il quale sono inquadrati lavoratori. In caso affermativo, devo comunicarlo ai dipendenti oltre che all' INPS attraverso Unilav?

Il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti e produce i suoi effetti solo nei confronti delle parti collettive direttamente stipulanti, nonché dei soggetti individuali appartenenti alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato. Inoltre, il contratto collettivo si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente (ad esempio, per comportamento conformativo) o esplicitamente (ad esempio, perché nella lettera di assunzione viene richiamato) aderiscano allo stesso. Ogni datore di lavoro può scegliere liberamente (quindi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta) a quale associazione di categoria iscriversi; una volta iscritto, deve obbligatoriamente applicare il contratto collettivo sottoscritto dall’associazione cui ha aderito. In tal caso il contratto collettivo si applica a tutti i dipendenti, a prescindere dalla mansione concretamente svolta dagli stessi. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non sia iscritto ad un’associazione di categoria, la scelta del contratto collettivo da applicare viene in genere operata sulla base dell’attività aziendale. Al riguardo, l’articolo 2070 (cui si fa un mero riferimento “teorico”), comma 1, del codice civile prevede che “l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore”. Qualora l'impresa svolga più attività diverse tra loro, il contratto collettivo applicabile si individua con riferimento all'attività prevalente. L'accertamento dell'attività prevalente si esegue combinando tra loro i criteri: - dell'ammontare dei costi e dei ricavi relativi a ciascuna attività; - del volume di forza lavoro impiegato con riferimento a ciascuna attività. Qualora, tuttavia, l’azienda eserciti distinte attività aventi carattere autonomo, il comma 2 dell’articolo 2070 c.c. stabilisce che “si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”. In riferimento al quesito posto dal lettore occorre definire puntualmente l'attività o le attività svolte dalla cooperativa sociale e confrontarle con quelle contemplate dall'articolo 184 (Ambito di applicazione del c.c.n.l. Servizi ausiliari) del contratto collettivo nazionale di lavoro “per i dipendenti dei servizi ausiliari alla collettività, alle aziende ed alle persone” (in breve, c.c.n.l. Servizi ausiliari). A parere di chi scrive, volendo rimanere nello stesso ambito di attori sindacali, potrebbe essere vagliata anche l'applicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro “per i dipendenti delle case di cura e servizi assistenziali e socio sanitari”, forse più aderente a servizi alla personale di tipo “assistenziale”; il c.c.n.l. Citato nel questi si riferisce in particolare a servizi “ausiliari”; l'ambito di applicazione è contenuto all'articolo 183 (Ambito di applicazione del c.c.n.l. Case di cura e Servizi assistenziali e socio sanitari). La variazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, a meno che non si unilaterale, può seguire una procedura sindacale e va comunicata ai lavoratori dipendenti interessati. Al di là del contratto collettivo applicato, si ritiene utile evidenziare come la parte datoriale possa tenere in considerazione anche un altro aspetto rilevante: la rappresentatività delle parti stipulanti il contratto collettivo. L'applicazione, infatti, di un contratto collettivo sottoscritto da organizzazioni sindacali che non sono comparativamente maggiormente rappresentative può innescare tutta una serie di ricadute negative sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti dello stesso stesso datore di lavoro. Un contratto del genere, infatti, potrebbe prevedere trattamenti retributivi inferiori a quelli dei contratti collettivi stipulati tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ciò comporterebbe una serie di ricadute negative, sia riguardo la tutela dei lavoratori, sia sull'economia del paese (minori introiti contributivi). Nel tempo, la volontà di combattere tale fenomeno ha condotto gli organi pubblici a ribadire che la legislazione che demanda la regolamentazione di istituti alla contrattazione collettiva fa riferimento unicamente a quella stipulata tra le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, il rispetto della quale, in ogni caso, è anche condizione per l’applicazione dei benefici contributivi da parte dell’Inps. In riferimento alle aziende cooperative, inoltre, l’articolo 3, comma 1, della Legge n. 142/2001 e l’art. 7, comma 4, del Decreto legge n. 248/2007 (convertito con modificazioni nella Legge n. 31/2008) prevede che le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Non solo, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (accezione da intendersi concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, purché comparativamente più rappresentativa.

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