Scadenza apprendistato e CIGD
In materia di apprendistato è riconosciuta alle parti (datore di lavoro e apprendista) la facoltà di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione, con rispetto del preavviso ai sensi dell’articolo 2118 codice civile. Il termine per l'esercizio del preavviso decorre dal momento in cui termina la formazione. Se nessuna delle parti esercita questa facoltà, il rapporto di lavoro prosegue come un normale contratto a tempo indeterminato (articolo 42, comma 4. Decreto legislativo n. 81/2015). A parere di chi scrive, il licenziamento intimato nel corso della cassa integrazione impone l’obbligo del rispetto del preavviso. Se questo viene comunicato nei termini regolari stabiliti dalla fonte normativa, ancorché non sia possibile la prestazione lavorativa e il decorso del termine avvenga perdurando la collocazione in cassa integrazione, non è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso. In ogni caso si ritiene opportuno verificare specifica regolamentazione contrattuale. Se possibile, inoltre, sarebbe consigliabile stipulare un accordo con il dipendente avente ad oggetto la “chiusura” del rapporto al termine del periodo di preavviso contrattualmente previsto.