L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cigd, maturazione ferie, permessi, 13ma e 14ma

di Callegaro Cristian

La domanda

Durante la cassa integrazione in deroga (COVID-19) è prevista la maturazione delle ferie, permessi, 13ma e 14ma per i dipendenti?

Salvo i diversi orientamenti giurisprudenziali, il principio generale è che durante le settimane con sospensione a zero ore le ferie non maturano, salvo diversa previsione contrattuale. Nel caso, invece, di riduzione di attività lavorativa, il diritto alle ferie matura ed è a carico del datore di lavoro. In assenza di regolamentazione (possibile anche in sede di esame congiunto e dell’eventuale accordo), il riproporzionamento potrebbe essere effettuato su base annua, attraverso il rapporto tra ore lavorabili totali annue e quelle effettivamente prestate o comunque retribuite anche a fronte di causali di assenza per cui maturano le ferie. In alternata può essere applicato il criterio tradizionale, secondo il quale le ferie maturano o meno a seconda che nel mese il periodo lavorato/retribuito superi o meno i quindici giorni di calendario. Per quanto concerne i permessi (rol ed ex festività) si ritengono applicabili gli stessi principi sinteticamente illustrati per le ferie, salvo ovviamente specifica regolamentazione contrattuale oppure in sede di esame congiunto/accordo di cassa integrazione. Per quanto riguarda le mensilità aggiuntive, salvo precise previsioni contrattuali o in sede di esame congiunto/accordo, durante la sospensione a zero ore maturano soltanto i ratei eventualmente a carico dell’Inps per le ore di cassa integrazione. Di fatto le quote di mensilità aggiuntive vengono raramente rimborsate dall’Inps in quanto eccedono il massimale per la Cig; quando il massimale non viene superato, al lavoratore potrà essere corrisposta, oltre alla quota calcolata all’80% della sua retribuzione, anche una parte delle mensilità aggiuntive, entro comunque il limite del massimale. In caso di riduzione dell’orario di lavoro, i ratei di mensilità aggiuntiva sono al 100% a carico del datore di lavoro per le ore lavorate e per l’80% (con le considerazioni poc’anzi effettuate) a carico dell’Inps per le ore di sospensione.

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