Covid-19: cigd Veneto, Lombardia e Emilia
La legge n. 27/2020, di conversione del DL 18/2020 ha abrogato il D.L. 9/2020. In ogni caso, la medesima legge ha introdotto all’art. 22 il comma 8 quater che recita “Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione”. Di fatto la legge n. 27/2020 ha reintrodotto la medesima disposizione prevista dal D.L. 9/2020. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 che ha previsto ulteriori 9 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale, per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è possibile richiedere massimo 22 settimane (pari a 9 – territorio nazionale +4 – Regionale +5 + ulteriori 4 settimane da fruire dal 1/9/2020 previste dal D.L. 34/2020).