L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Covid-19: cigd Veneto, Lombardia e Emilia

di Rozza Alberto

La domanda

Le ditte del Veneto Lombardia e Emilia, che rientravano nell'art.17 del d.l.9 del 02/03/20 ora abrogato dall'art.1 c.2 L.27/2020, possono richiedere la cigd per l'ulteriore mese. Che significa sono fatti salvi gli atti prodotti? In altri termini tali ditte hanno diritto a 13 settimane di cigd o solo a 9? Infine il D.l.34 del 19/05 art 70 prevede altre 5 settimane oltre le 9 (e previo utilizzo delle prime 9) senza nominare le 4 settimane della zona gialla. Quante sono ad oggi le settimane per queste zone?

La legge n. 27/2020, di conversione del DL 18/2020 ha abrogato il D.L. 9/2020. In ogni caso, la medesima legge ha introdotto all’art. 22 il comma 8 quater che recita “Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione”. Di fatto la legge n. 27/2020 ha reintrodotto la medesima disposizione prevista dal D.L. 9/2020. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 che ha previsto ulteriori 9 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale, per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è possibile richiedere massimo 22 settimane (pari a 9 – territorio nazionale +4 – Regionale +5 + ulteriori 4 settimane da fruire dal 1/9/2020 previste dal D.L. 34/2020).

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