L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Quali spese si possono aggiungere al piano di welfare aziendale

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In un piano di welfare aziendale è possibile prevedere il rimborso di spese sanitarie (ad esempio rimborso visite specialistiche, rimborso analisi) sostenute dal dipendente e/o dai suoi familiari, senza che tali rimborsi costituiscano reddito di lavoro dipendente?

In deroga al principio generale di cui all'art. 51, co. 1, del Tuir secondo cui tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, l’articolo 51 co. 2 elenca in modo tassativo le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile. In particolare la lettera f) dispone che “Non concorrono a formare il reddito [di lavoro dipendente] … l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;”. Più in particolare, perché si determini la esclusione dai redditi di lavoro dipendente, è necessario congiuntamente: a) che le opere e i servizi siano messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; b) che le opere e servizi riguardino esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; c) che le opere e i servizi perseguano specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. Pertanto mentre un semplice rimborso in denaro di spese sanitarie sostenute dal dipendente, come prefigurato nel quesito, non rientra nel novero delle spese agevolabili, vi rientra invece un pacchetto sanitario integrativo (da intendersi come un insieme non scindibile di prestazioni concorrenti alla medesima finalità sanitaria) purché ricorrano le condizioni sopra vedute.

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