Permessi per studio
L’articolo 171 del c.c.n.l. richiamato prevede che “(…) i lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno”. L'articolo 172 dello stesso contratto collettivo stabilisce che, in assenza di accordi aziendali in materia di congedi per la formazione, “i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa”. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Al di là di eventuali condizioni di miglior favore, stante l'esaurimento dei permessi di cui all'articolo 171 del c.c.n.l., per la finalità di cui al quesito si ritiene possa prendersi in considerazione la concessione dei permessi di cui all'articolo 172 del c.c.n.l.