L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Covid-19: Cigo e FIS e Decreto rilancio

di Rozza Alberto

La domanda

Alla luce del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), art. 68, chiedo se l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto anche in via telematica entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, riguardi solo le nuove domande di FIS o anche le nuove domande di CIGO ? Inoltre, qualora le 9 settimane autorizzate con precedenti pratiche di FIS o CIGO, non siano state pienamente fruite e occorra fare una proroga, per poter fruire dei giorni residui, prima di procedere con le nuove Domande di FIS/CIGO, chiedo se anche per tale proroga sia necessario fare l'informazione+consultazione+esame congiunto anche telematici entro 3 gg. ?

Il DL Rilancio reintroduce l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Come riportato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento, il predetto obbligo è riferito alla erogazione dell’assegno ordinario. Una volta effettuato, per un eventuale proroga dell’ammortizzatore sociale, si ritiene non debba più essere ripetuto.

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