Covid-19: Scadenza termini domanda cig
In base alle modifiche apportate dal decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) al decreto Cura (decreto legge 18/2020) la domanda deve, in ogni caso, essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Qualora sia presentata dopo tale termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Inoltre il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. In relazione alla CIGO ed all’AO, l’Inps ha specificato (msg 2183/2020) che i nuovi termini di presentazione e relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione relativi al 23 febbraio – 30 aprile. Pertanto la situazione descritta nel quesito non dovrebbe rientrare nella nuova disciplina. Circa gli altri casi, lo stesso INPS ha precisato che le relative modalità procedurali saranno illustrate con prossime istruzioni.
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di Marcello Ascenzi
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