Covid-19, permessi 104 e FIS
Il Ministero del lavoro ha ritenuto che a causa della ridotta entità della prestazione lavorativa richiesta in pendenza di Cigo si rende necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili. L’Inps (msg. n. 1621/2020) ha chiarito che i permessi aggiuntivi dal Decreto Cura Italia tali giornate sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 e, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore, non vengono riconosciute le giornate di permesso. Di conseguenza, se l’orario di lavoro è ridotto spettano le ore di permesso di cui alla L. n. 104/1992 per i periodi della giornata che dovrebbero essere lavorati (dunque 4 ore di permesso ex L. n. 104/1992 e 4 ore di integrazione salariale / Fis).
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