L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Proroga Fis e lavoratori a chiamata

di Naviello Alessia

La domanda

Una società con 4 lavoratori ordinari e 7 lavoratori a chiamata a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità operante nel settore della ristorazione vista la chiusura forzata dell'attività provocata dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid ha chiesto ed ottenuto il FIS con assegno ordinario per le prime 9 settimane. Per i lavoratori a chiamata il Fis è stato calcolato come da circolare INPS n. 41 del 2006 quindi nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti. E' possibile richiedere le 5 settimane di proroga FIS per i lavoratori intermittenti? Se si, come devo calcolare le ore da integrare?

Come noto, il contratto di lavoro a chiamata può assumere due forme diverse: 1) con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro; 2) senza obbligo di risposta. Nel primo caso, il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla "chiamata" al lavoro effettuata da parte del datore, e, come controprestazione ha diritto ad una indennità di disponibilità mensile, in aggiunta alla retribuzione maturata per le ore di lavoro effettivamente prestate. Nel secondo caso, il lavoratore ha la facoltà di decidere se rispondere o meno alla chiamata da parte del datore di lavoro, non maturando di contro alcun diritto all’indennità di disponibilità. - Se il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali, la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro può essere integrata. - Se la causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda positivamente ad una chiamata, non essendoci alcuna retribuzione persa da integrare, non sarà possibile accedere al trattamento salariale. Come correttamente osservato, la modalità di calcolo delle giornate per le ore da integrare con l’intervento delle casse integrazioni, è stata chiarita dall’Inps, già con circolare n. 41/2006. Il lavoratore intermittente può accedere all’ammortizzatore sociale solo se ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui è stata richiesta l’integrazione salariale. Quanto alla modalità di calcolo delle giornate di lavoro effettuate, occorre sottolineare che la norma di riferimento è veramente scarsa di dettagli. Lo stesso articolo 22 del Decreto Legge 18/2020, non fa espliciti richiami. Sulla questione è intervenuta la circolare Inps n. 47/2020, affermando che “L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in esame è riconosciuto ai sensi della circolare Inps n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti”. La media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi rappresenta quindi il limite massimo, ma non può costituire motivo di integrazione se non si dimostra che si è persa retribuzione (diritto che si determina con la effettiva chiamata del lavoratore) e non solo con la perdita di possibili occasioni di lavoro. Nell’ipotesi proposta, i lavoratori hanno già beneficiato delle prime 9 settimane di cassa integrazione, accedendo al Fondo di Integrazione Salariale, pertanto, la richiesta delle ulteriori 5 settimane di ammortizzatore può essere concessa in considerazione del fatto che la norma le istituisce in qualità di proroga. Il decreto legge n.34/2020 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Rilancio”, ha previsto in aggiunta alle prime 9 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19, la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale, per i periodi di riduzione o sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 e successive 4 settimane, per i periodi dal 1° settembre e fino al 31 ottobre 2020, fatta eccezione per i settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno fruire delle ulteriori 9 settimane in maniera consecutiva. Successivamente, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto-legge n.52 del 16 giugno 2020, ha concesso, ai datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, di fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di diciotto settimane di trattamento salariale. Trattandosi, quindi, di una proroga delle settimane di ammortizzatore sociale inizialmente concesse, in presenza dei requisiti, è possibile richiedere le ulteriori settimane spettanti, successive alla fruizione delle prime 9.

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