L'esperto rispondeAgevolazioni

Agevolazione donne prive di occupazione

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una azienda vorrebbe assumere una donna che ha svolto presso la medesima ditta un periodo di tirocinio extracurriculare della durata di un anno e che è terminato in data 12/06/2020. In virtù del rapporto terminato di tirocinio extracurriculare, la potenziale lavoratrice può essere assunta dalla suddetta azienda con le agevolazioni stabilite dall'art. 4 L. 92/2012 (donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 24 mesi) al fine di ottenere la riduzione contributiva del 50%?

La agevolazione in questione si applica alle donne di qualsiasi età aventi come requisito, tra gli altri richiesti, la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate ovvero con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere; ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti. Il D.M. 17 ottobre 2017, ha precisato che sono da considerare privi di un impiego regolarmente retribuito coloro che, nel tempo previsto (6 o 24 mesi), non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il tirocinio extracurriculare non è considerato in alcun caso un rapporto di lavoro pertanto, ricorrendo le condizioni previste dalla norma, la risposta alla domanda è positiva.

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