Chi non aderisce agli ammortizzatori sociali
I giorni di chiusura aziendale possono essere gestiti, sul piano dei rapporti di lavoro, con gli ordinari strumenti previsti dalla legge e dal contratto collettivo applicato in azienda. Gli strumenti di flessibilità contrattuali sono, ad esempio, le ferie e i permessi maturati. Tuttavia, una volta esaurito l’utilizzo di questi istituti il datore di lavoro artigiano che si trova costretto a tenere sospeso il rapporto di lavoro per ragioni obiettive, in questo caso l’emergenza Covid-19, non può che chiedere l’intervento dell’Assegno ordinario erogato da FSBA. L’art. 27 del D.lgs. 148/2015 statuisce in capo al lavoratore il diritto alle prestazioni erogate da questo Fondo. Diversamente, nel caso in cui il lavoratore non sia posto nelle condizioni di accedervi, si applica quanto previsto per la generalità dei Fondi dalla circolare INPS n. 197 del 2015, secondo cui “qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita”.