L'esperto rispondeContrattazione

Apprendistato e ammortizzatori

di Rozza Alberto

La domanda

Nel caso di sospensione del rapporto, con intervento degli ammortizzatori, per meno di 30 giorni, l'apprendistato deve essere prorogato? L'art. 42, comma 5, lett g del D.lgs 81/2015 prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato se la sospensione è superiore a 30 giorni. L'art. 2, comma 4, del D.Lgs 148/2015 prevede invece l'obbligo di prorogare il periodo di apprendistato in TUTTI i casi di sospensione o perfino riduzione, indipendentemente dalla durata della stessa. Il CCNL Terziario (e molti altri contratti collettivi) prevedono la proroga dell'apprendistato solo nei casi di sospensione superiore a 30 giorni e aggiunge il requisito che tali giorni debbano essere contunuativi. Come coordinare le norme?

L’art. 42 c. 5 81/15 prevede, alla lettera g, la “possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni”. Con riguardo agli ammortizzatori sociali, invece, l’art. 2 c.4 del Dlgs n. 148/15 prevede che “Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”. Rispetto all’art.42, D.Lgs. n.81/15, in questo ultimo caso non si tratta di una mera facoltà, di una “possibilità” di prolungamento del contratto, ma di un'espressa previsione normativa: la proroga contrattuale è quindi diretta conseguenza della sospensione lavorativa a seguito dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale. In ogni caso, poichè l’art.2, co.4, D.Lgs. n. 148/15 costituisce una disciplina specifica e speciale, si ritiene prevalente rispetto la disciplina generale dell’art.42, co.5, D.Lgs. n.81/15. L’ART. 93 del D.L. n. 34/2020 prevede, al comma 1-bis che “Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Trattasi di apprendistato di apprendistato di primo e terzo tipo. Nella fattispecie di proroga non è pertanto previsto l’apprendistato professionalizzante in quanto già regolamentato dal d.lgs. n. 148/15. Il CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO PREVEDE, all’art. 49 che “ La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi”. Il problema che potrebbe insorgere è legato al fatto che, in caso di ammortizzatori sociali, nella norma non è stato espressamente indicato il limite minimo di trenta giorni, come invece previsto dall’art.42 e dal CCNL: questo potrebbe far supporre che anche un solo giorno di cassa integrazione sia sufficiente per prolungare il termine del rapporto.In ogni caso, non avendo l’art.2 posto un limite minimo di durata, il contratto deve essere prorogato della durata della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. L’inps, a tal fine, ha precisato, con mess. N. 24/2016, che “Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.

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