di Baltolu Manuela

La domanda

Si può richiedere il "Bonus Baby sitter" in questo caso? Genitori sposati con figlia di 4 anni con madre dipendente pubblica (maestra) e padre dipendente privato con alcune giornate (non tutto il mese) in FIS. Se sì, considerato il FIS per alcune giornate i 600€ mensili vengono calcolati "solo" sui giorni effettivamente lavorati dallo stesso durante i quali non poteva assitere la figlia?

Il bonus baby sitter 2020 è stato introdotto dagli art.23, c.8 e 25 c.3 del D.L.18/2020, convertito dalla L.27/2020, per attività di assistenza ai figli. Tale indennità, a scelta del richiedente, è alternativa ai congedi covid previsti dal medesimo articolo ai commi 1, 3 e 5, spettanti dal 05/03/2020 al 31/07/2020 (periodo ad oggi noto di chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per emergenza covid-19), ai genitori naturali o affidatari di figli fino a 12 anni di età, dipendenti del settore privato e del settore pubblico limitatamente alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La circolare Inps 73/2020 ha specificato che, in caso di fruizione dei congedi non superiore a 15 gg, tale misura può anche coesistere con il bonus baby sitter; al contrario, in caso di fruizione del congedo superire a 15 gg, le due misure restano alternative. L’erogazione del bonus, inizialmente pari a € 600,00 (€ 1.000,00 per il comparto pubblico), è effettuata mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Successivamente il D.L.34/2020 all’art.72, ha modificato l’art.23 c.8 del D.L.18/2020 portando l’importo del bonus a € 1.200,00 ( € 2.000,00 per i settori pubblici ammessi), e inserendo la possibilità di utilizzare il relativo importo anche per il pagamento di centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Tale importo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 La fruizione del bonus è stata, da sempre, subordinata, alla condizione che nel nucleo familiare non fosse presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Nel caso prospettato, un genitore risulta percettore di strumenti di sostegno al reddito (fis); a tal proposito, la circolare Inps 73/2020 chiarisce che “in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.” Alla luce di ciò, si ritiene che il bonus spetti, presumibilmente in misura opportunamente proporzionata in base ai giorni di effettiva fruizione del Fis.

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