L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Covid:-19: CIG Ulteriori 4 settimane

di Noviello Alessia

La domanda

Qualora l'azienda non fruisca interamente di 14 settimane (9+5) entro il 31 agosto 2020 può comunque fruire di 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre? Oppure non avendo fruito integralmente le 14 settimane (9+5) non può chiedere le 4 dal 1° settembre al 31 ottobre? Si precisa che l'azienda non intende fruire delle 4 dopo le 14 entro il 31 agosto. Dal tenore letterale dell'art. 22 ter non sembra possibile richiedere le 4 settimane se non sono state fruite le 14 settimane (peraltro non distinguendo più tra fruite per CIGO e assegno ordinario e autorizzate per CIG Deroga).

Il decreto legge n. 52 del 15 giugno 2020 con cui vengono concesse in anticipo altre 4 settimane di Cig, prevede che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, possano usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima di diciotto settimane. L’Inps, con il messaggio n. 2825 del 17 luglio 2020, fornisce indicazioni sull’accesso alle ulteriori quattro settimane. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, in deroga a quanto previsto, tra l’altro, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, ha stabilito che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane considerati i trattamenti cumulativamente riconosciuti ai sensi rispettivamente dei citati articoli 22 del decreto-legge n. 18/2020 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 (fatto salvo il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle). Con riferimento all’accesso alle ulteriori quattro settimane, che, come anticipato, è circoscritto ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di quattordici settimane (9+5), si precisa che, ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, su conforme avviso ministeriale, le Strutture territoriali, assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale, valuteranno ordinariamente le cinque settimane che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020, sono di esclusiva pertinenza dell’Istituto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©