L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Covid-19: Correzione domanda fis

di Noviello Alessia

La domanda

Per errore abbiamo inviato una domanda di FIS per le prime 9 settimane indicando un numero di ore inferiore a quello programmato ed effettuato (viceversa le ore sono indicate correttamente nella richiesta di esame congiunto e nell'accordo sindacale). Sono state, poi, rendicontate le ore effettuate e corrette ma sono state pagate solo quelle presenti nella richiesta errata. E' stato chiesto all'INPS di annullare la domanda e, successivamente, è stata rinviata una nuova domanda corretta ma l'INPS ha respinto la domanda perché era già stata autorizzata la precedente . Come è possibile risolvere tale incresciosa situazione?

Il decreto-legge n.18/2020, così come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e integrato dal decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito la possibilità di richiedere, per le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, un trattamento di integrazione salariale per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane e infine, le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9+5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Come noto, prima di poter accedere all’ulteriore periodo spettante di cassa integrazione per periodi successivi alle prime 9 settimane, l’azienda deve avere interamente fruito del periodo di nove settimane e, di conseguenza, limitatamente alle aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), saranno concesse le ulteriori quattro settimane di ammortizzatori, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, così come disposto dal decreto-legge n.52 del 16 giugno 2020. Nel caso specifico, la domanda è stata respinta dall’Istituto in quanto ne risultava in essere un’altra, riferita ad un analogo periodo, già autorizzata. L’Inps, con il messaggio n. 2806 del 14.07.2020, ribadisce che al fine del computo dei giorni fruiti, è sufficiente che almeno un lavoratore, anche solo per un’ora, abbia beneficiato del trattamento ordinario o dell’assegno ordinario. In tale circostanza, a meno di una rettifica da parte dell’Istituto, appare poco percorribile la soluzione di invio di una nuova domanda. Tuttavia, è certamente singolare il comportamento dell’Inps, in quanto avrebbe dovuto respingere il modello SR41 presentato dall’azienda, in evidente conflitto tra le ore autorizzate e le ore rendicontate. Si consiglia, pertanto, di insistere con l’Istituto previdenziale anche con il supporto delle associazioni sindacali firmatarie dell’accordo, nel tentativo di integrare le ore e farsi riconoscere il mero errore formale.

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