Covid-19: Ulteriori 4 settimane cigo fis
L’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato oggetto di ripetuti interventi finalizzati ad assicurare l’accesso agli strumenti di sostegno economico ad una platea sempre più ampia di lavoratori e imprese. Per riepilogare, le misure adottate in questi mesi sono state: - il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77; - il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella G.U. n. 151 del 16 giugno 2020 ed entrato in vigore il 17 giugno 2020, che ha introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. Possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19. La durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è incrementa di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane e, limitatamente alle aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), saranno concesse le ulteriori quattro settimane di ammortizzatori, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, così come disposto dal decreto-legge n.52 del 16 giugno 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non potrà, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive. Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’INPS), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima complessiva dei trattamenti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.