L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Esonero under 35 e circolare inps 57/2020

di Rozza Alberto

La domanda

La L.160/2019 prevede per le assunzioni effettuate nel corso degli anni 2019/2020 un limite di età del lavoratore, confermato a tempo indeterminato, innalzato a 35 anni.Abbiamo il caso di un'apprendistato professionalizzante confermato il 25/01/2019 (il ragazzo aveva 25 anni). Finito l'anno agevolativo della L.56/87 previsto per il mantenimento in servizio al termine del periodo formativo (25/01/2020) è possibile usufruire dell'esonero under 35? La circolare 57 fa riferimento a solo due tipologie di casistiche identificate con codice GECO/GALT. Questo esclude la possibilità di accedere all'esonero per questo caso di trasformazione di apprendistato professionalizzante? E' possibile accedere all'esonero under 30(circ.inps 40/2018)?

Si premetta che la circolare INPS 57/2020, relativa all’esonero contributivo previsto per le assunzione di soggetti under 35, rinvia, per gli aspetti non espressamente trattati nel medesimo provvedimento, alla circolare 40/2018. Quest’ultima, in particolare, chiarisce che l’esonero contributivo spetta, per un periodo massimo di 12 mesi e fermo restando il limite massimo di € 3.000,00 su base annua, anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31.12.2017, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In tale ipotesi, l’agevolazione trova applicazione a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio già previsto dall’art. 47, c. 7, del D.Lgs. 81/2015. Più precisamente, nell’ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo (fattispecie di cui al quesito), il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall’art. 47, c. 7, sopra citato e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero contributivo nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.

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