L'esperto rispondeContrattazione

Mancanza lavoro a termine

di Baltolu Manuela

La domanda

Si prospetta la seguente situazione per alcune ditte che hanno fruito interamente dei seguenti ammortizzatori sociali: a) fis (meno di 15 dip.) 9+ 5+4 settimane. Tutte fruite. b) cig in deroga regione Lombardia 13 settimane autorizzate + richieste all'inps e fruite 5+4 settimane. L'attività è ripresa parzialmente con conseguenza che alcuni dipendenti non possono riprendere il lavoro, mentre altri lavorano parzialmente; il tutto a causa covid-19. Terminati gli ammortizzatori previsti per il covid e le ferie è possibile lasciare a casa i dipendenti in permesso non retribuito? Si tratta di attività di pubblici esercizi (bar e ristoranti), commerciali e di servizi.

Tutte le tipologie di ammortizzatori sociali derivanti dall’emergenza Covid-19, regolamentate dal D.L.18/2020 modificato dalla L.27/2020, dal D.L.34/2020 modificato dalla L.77/2020 e dal D.L.52/2020 abrogato e integrato nella L.77/2020, si differenziano dagli ammortizzatori ordinariamente previsti (“non covid”), per diversi aspetti, tutti regolamentati dal D.lgs n. 148/2015: •non è dovuto il pagamento del contributo addizionale; •l’ammortizzatore Covid non rientra nel limite del periodo massimo fruibile, essendo il relativo periodo neutro ai fini di successive richieste non Covid; •non è richiesta ai lavoratori l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva; •opera la dispensa dalle procedure sindacali, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Considerato quanto sopra, le aziende che avessero già interamente fruito dei periodi massimi di ammortizzatori Covid, qualora aventi diritto, possono optare per le comuni tipologie di ammortizzatori non Covid disciplinate dal D.Lgs.148/2015, evidentemente, stavolta, soggiacendo a tutte le limitazioni imposte dal citato Decreto. Qualora non sia possibile accedervi, la soluzione prospettata non pone l’azienda in posizione di legittimità di sospensione dell’attività lavorativa, in modo particolare alla luce del divieto di licenziamento stabilito nel D.L.18/2020 modificato dalla L.27/2020, divieto attualmente in vigore fino al 17/08/2020. Pertanto, alla luce della vigente normativa, essendo i permessi una causa di sospensione del lavoro richiesta dal lavoratore, in caso di impossibilità di ripresa dell’attività lavorativa per cause legate al Covid,si ritiene che sia comunque dovuta la retribuzione, in quanto la sospensione dell’attività non è avvenuta per causa imputabile al lavoratore. Ma è pur vero che una tale situazione non può essere imputata, parimenti, dal datore di lavoro. Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico; l’assenza di prestazione lavorativa costituisce mancanza dell’obbligazione del lavoratore verso il datore di lavoro, e di conseguenza, manca il presupposto che dà luogo alla contro-obbligazione da parte del datore di lavoro, ossia la corresponsione della retribuzione. Si tratta, di fatto, di una sospensione del contratto per eventi straordinari e imprevedibili, non imputabili a nessuna delle parti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©