L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trattamento integrativo post bonus Renzi

di Baltolu Manuela

La domanda

In merito alle nuove misure di riduzione cuneo fiscale redditi lavoro dipendente è prevista una clausola di salvaguardia per i dipendenti interessati dagli ammortizzatori sociali covid-19. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato totalmente o parzialmente lo stipendio ai dipendenti, vi è ugualmente l'obbligo di applicare la clausola di salvaguardia prevista dal "decreto rilancio"?

L’art.1 del D.L.n. 3/2020 del 05 febbraio 2020, convertito dalla L. n. 21 del 2 aprile 2020, ha previsto, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente e assimiliati, in tutti i casi in cui l’imposta lorda superi l’importo delle detrazioni fiscali, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Tale trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta, in via automatica, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio fiscale i sostituti d’imposta verificano la spettanza del trattamento indicato, e, qualora si riveli non spettante, provvedono al recupero dell’ importo erogato in eccesso, che qualora fosse superiore a 60 euro, sarà recuperato in otto rate mensili di pari importo. L’art.128 del D.L.34/2020 convertito dalla L.77/2020, ha introdotto una c.d.”salvaguardia” per il trattamento integrativo descritto, affermando che, limitatamente all’anno 2020, lo stesso è spettante anche se l'imposta risulti di importo inferiore alla detrazione fiscale, per effetto delle misure a sostegno del lavoro introdotte dal D.L.18/2020 convertito dalla L.27/2020. Pertanto, non essendo specificato diversamente, si ritiene che l’applicazione di detta clausola di salvaguardia sia obbligatoria, anche qualora vi sia integrazione parziale della retribuzione da parte del datore di lavoro, mentre, in caso di integrazione totale della stessa, non sussistono le condizioni indicate dal dettato normativo per l’applicazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©