L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Utilizzo CIG-Covid durante chiusura per ferie

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Si chiede un chiarimento in merito alla fruizione di ammortizzatori sociali relativi al Covid (CIGO “industria”, cig in deroga e intervento FSBA). In particolare vorremmo capire se sia possibile utilizzare l’ammortizzatore, con causale Covid , nelle giornate di chiusura aziendale per ferie. Infatti in diversi casi le ferie sono state fruite nei mesi di marzo/aprile su disposizione aziendale a seguito dell’emergenza; pertanto sono stati consumati i residui che in situazioni normali sarebbero stati fruiti nei mesi estivi.

Deroghe alla fruizione del diritto alle ferie (che, si ricorda, ha fondamento costituzionale nell’articolo 36 co. 3 della Costituzione) sono ammissibili solo qualora le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e siano adeguatamente motivate. Nelle ipotesi oggettive derogatorie rientrano i casi di sospensione del rapporto di lavoro (ivi inclusa la sospensione per emergenza epidemiologica da Covid.19). In proposito il Minlav ha specificato (interpello 19/2011) che, in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sussiste la necessità di recuperare le energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie e quindi le ferie, sia quelle già maturate che quelle infra – annuali in corso di maturazione, possono essere posticipate al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Diverso il discorso di sospensione solo parziale, nel qual caso il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto deve comunque garantire al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta. Nel caso di specie se le ferie sono già state fruite si potrà utilizzare l’ammortizzatore nelle giornate di chiusura per ferie; le ferie non fruite potranno essere posticipate alla cessazione dell’evento sospensivo. Vale la pena ricordare che una datata circolare INPS (Circolare 12 luglio 1957 n. 53416) aveva disposto la non ammissibilità dell'intervento della Cassa integrazione per una inattività causata da ferie collettive, trattandosi di una particolare inattività nella cui concreta determinazione entra la volontà del datore di lavoro. Nel caso di specie si trattava di ferie collettive nei confronti di operai dipendenti da aziende industriali, i quali, non avendo maturato il diritto alle ferie per difetto del requisito dell'anzianità, restavano inattivi a causa della chiusura dello stabilimento per ferie maturate dalla restante parte delle maestranze. Ma nel caso specifico, evidentemente, non si tratta di una inattività dovuta alla semplice volontà del datore di lavoro.

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