L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto a termine per sostituzione di maternità

di Baltolu Manuela

La domanda

Abbiamo il caso di una dipendente assunta in sostituzione maternità. Nel ccnl Assicurazioni SNA non è indicata la possibilità di affiancamento tra le due lavoratrici. Al momento del rientro della dipendente in maternità possiamo comunque prorogare per un periodo il contratto o siamo obbligati a cessarlo e nel caso riassumerla a termina con diversa causale?

L’art.4, c.2 del D.Lgs. 151/2001, prevede la possibilità di anticipare l’assunzione di un lavoratore a termine in sostituzione di altro lavoratore assente per congedo di maternità, con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Nulla dice, invece, sulla possibilità di posticipare la scadenza del medesimo contratto, per affiancamento col lavoratore assente, una volta rientrato a lavoro, e, quindi, cessata la condizione (assenza del lavoratore con diritto alla conservazione del posto) che ha dato origine alla stipula del contratto a termine. Secondo il Ministero del lavoro, come affermato nella Circ. n.17 del 31/10/2018, non risulta possibile la proroga di un contratto a termine per una ragione diversa da quella che originariamente ha giustificato la prima stipula, in quanto si darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avvenisse senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si potrà quindi stipulare un nuovo contratto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.19-29 del D.Lgs.81/2015 modificato dal D.L.87/2018, conv. in L.96/2018, apponendo una delle causali indicate al c.1 art.19, ossia: a)esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Dovrà inoltre essere rispettato il periodo di stop and go tra i due rapporti, di cui al c.2 art.21 della citata normativa, pari a dieci giorni dalla data di scadenza del primo contratto, se questo aveva durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza se di durata superiore a sei mesi, a meno che non si tratti di rapporti di lavoro specificamente esclusi da tale ipotesi (lavoratori stagionali di cui al DPR 1525/1963, start-up innovative, diverse previsioni da CCNL). Sarà, infine, dovuto, il contributo addizionale previsto dall’art.3,c.2 D.L.87/2018, conv.in L.96/2018, salvo che si tratti di ipotesi esclusa (lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti; attività stagionali di cui al DPR 1525/1963; attività stagionali nella Prov. autonoma di Bolzano definite da CCNL o accordi di secondo livello stipulati entro il 31.12.2019 dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative; fornitura di lavoro portuale temporaneo; servizi resi nel turismo di durata non superiore a 3 giorni nei casi indicati nel CCNL).

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