di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una azienda vuole istituire un servizio di mensa a favore dei propri dipendenti.Non avendo la possibilità di istituirla al proprio interno, ne rivolgersi a strutture che forniscono pasti confezionati, ha deciso di mettere a disposizione dei lavoratori una Card, convenzionata con attività commerciali del territorio, per l’acquisto di prodotti alimentari e/o pranzare presso ristoranti del territorio. Il valore Mensa che la società ha deciso di mettere a disposizione è, oggi, di 15/18 euro per ogni giornata di prestazione lavorativa. Se il lavoratore optasse per l’acquisto di prodotti alimentari (con Iva al 4%), può ‘spendere’,in un’unica soluzione,cumulando fino a 8 volte l’importo messo a disposizione come previsto dal decreto 122/2017?

La risposta al quesito è positiva. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 122/2017, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, tra gli altri, dai soggetti legittimati ad esercitare la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Inoltre, ai sensi del successivo articolo 4, i buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare. Pertanto è possibile che il titolare del buono (o card, come definita nel quesito) utilizzi un massimo di otto buoni per l’acquisto di prodotti alimentari negli esercizi convenzionati.

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