L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Apprendistato Naspi (over 29)

di Baltolu Manuela

La domanda

Quanti apprendisti naspi (over 29) si possono assumere in una società? per individuare i limiti numerici occorre fare riferimento alla normativa generale degli apprendisti? : Aziende che occupano da 0 fino a 2 lavoratori qualificati 3 apprendisti Aziende fino a 9 dipendenti che occupano da 3 lavoratori qualificati in su 1 apprendista per ciascun lavoratore qualificato Aziende oltre i 9 dipendenti che occupano da 3 lavoratori qualificati in su 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati oppure c’è una deroga per questa tipologia contrattuale?, nello specifico sarebbero esclusi dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari normative e istituti e pertanto anche dei limiti numerici?

Il contratto di apprendistato è regolamentato dal D.Lgs 81/2015 agli artt.41-47. Il c.4 dell’art.47 introduce l’apprendistato professionalizzante senza limiti di età per i lavoratori beneficiari di Naspi, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione. Al c.7 dell’art.42 viene regolamentato il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate: esso non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il Ministero del lavoro nella circolare n.5/2013 precisa che, per "maestranze specializzate e qualificate", si intendono anche i soci e i coadiuvanti familiari che prestano attività lavorativa con continuità e abitualità, in possesso di adeguate competenze. Al fine di accertare il possesso di tali competenze é sufficiente verificare in via alternativa che tale personale: - abbia i requisiti richiesti per rivestire la qualità di tutor o referente aziendale; - sia in possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato in applicazione di un contratto collettivo. Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate non può superare il 100 per cento. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. I suddetti limiti sono applicabili a tutte le tipologie di apprendistato, compreso l’apprendistato per i percettori di naspi. Parimenti, anche gli apprendisti percettori di naspi restano esclusi dalla base di computo relativamente agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili (L.68/99) e dal computo nella media occupazionale per individuare il tipo di tutela ai sensi dell'art. 18 della legge 300/1970. Si ricorda infine che, ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli enunciati, per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante é subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti indicati sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

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