Congedo straordinario e aspettativa
Il D.Lgs.n. 151/2001, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011, ha disciplinato i congedi straordinari del lavoratore per assistenza di familiari con grave disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, che non risultino ricoverati a tempo pieno (per le intere 24 ore). Si tratta di un periodo, che può raggiungere la durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa per persona disabile, durante il quale il richiedente ha diritto ad un’indennità economica a carico dell’Inps, anticipata dal datore di lavoro, pari all’ultima retribuzione percepita, con un limite massimo rivalutato annualmente dall’Istituto (per il 2020 € 36.645,00, circ.Inps 55/2020). Il lavoratore che fruisce del congedo ha inoltre diritto all’accredito dei contributi figurativi. La circolare Inps N.32 del 06/03/2012 al punto 3.4,afferma che“il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo.” Nel caso prospettato, avvenendo la richiesta di congedo successivamente ad un periodo di aspettativa non retribuita, si ritiene che il corretto riferimento per il calcolo della prevista indennità, sia la retribuzione erogata nell’ultimo mese di lavoro precedente al congedo, che, in questo caso specifico, coincide con l’ultimo mese di lavoro prima dell’inizio dell’aspettativa. Il periodo di aspettativa non retribuita, non può considerarsi un periodo “di lavoro”, restando, pertanto, neutro ai fini del calcolo dell’indennità spettante per il congedo.