Quando è possibile la regolarizzazione con il part-time per un richiedente asilo
La regolarizzazione prevista dall’art. 103 del DL Rilancio, ha come destinatari coloro che hanno un rapporto di lavoro irregolare (italiani, comunitari o extraUE) oppure coloro che sono irregolarmente soggiornanti in Italia (perché cittadini extracomunitari con un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato). Ne consegue che nel caso in esame non potrà accedere alla suddetta regolarizzazione il lavoratore straniero, titolare di un permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti asilo che ha in corso un regolare rapporto di lavoro part time con un’impresa. A nulla rileva che gli sia stato offerto un altro regolare contratto part time per lavoro domestico perché anche questa situazione esula dal campo di applicazione del citato art. 103. Diverso è invece se il permesso di soggiorno è scaduto e non è stato rinnovato oppure se il rapporto di lavoro è irregolare. In questi casi è possibile avvalersi della regolarizzazione presentando istanza allo Sportello Unico per l’immigrazione. Non vi sono motivi ostativi alla compresenza di due part time purché vengano rispettati i periodi di riposo giornaliero e settimanale di cui al D.Lgs. 66/2003. Infine, se il lavoratore non è irregolare, è possibile stipulare qualsiasi rapporto di lavoro con altri datori di lavoro.