Contratto a termine per sostituzione dipendente
L’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015 dispone che il contratto a termine può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza delle causali specifiche individuate dalla norma. Tra le causali vi sono quelle di sostituzione di altri lavoratori. Se, dunque, permane una causale di sostituzione si ritiene possibile la proroga del contratto a termine, sebbene il motivo dell’assenza (da parte della lavoratrice sostituita) sia diverso rispetto a quello iniziale. In ogni caso il tutto dovrà essere inserito nell’accordo di proroga del contratto a termine (che non potrà eccedere i 24 mesi di durata complessiva o la diversa durata prevista dalla contrattazione collettiva).