L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il decreto Agosto e l’anzianità professionale per accedere alla cassa integrazione

d Josef Tschoell

La domanda

Dalla lettura del Dl 104/2020 sembrerebbe venuto meno il requisito di anzianità professionale (25/03/2020) posseduto dai lavoratori per accedere all'ammortizzatore sociale con causale Covid-nazionale. A vostro avviso, i dipendenti di un’azienda costituita ad aprile 2020, potrebbero essere posti in cassa integrazione per i periodi decorrenti dal 13/07 al 31/12? Oppure resta fermo l'obbligo di avere avuto in forza i suddetti lavoratori al 25/03/2020?

L’art. 1, D.L. n. 104/2020 prevede che “i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane …”. La norma rinvia agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020 e, secondo una lettura prudenziale, si ritiene che rimangono così in piedi anche i requisiti di accesso (compreso quello della data di assunzione al 25 marzo 2020). In ogni caso è utile un chiarimento ufficiale su questo argomento perché nel frattempo l’organico delle aziende può essere cambiato e per le seconde 18 settimane di Cig Covid-19 potrebbe rendersi necessario inserire anche lavoratori assunti dopo la data del 25 marzo. Diversamente per questi dovrebbe essere presentata una domanda di Cig/assegno ordinario secondo le modalità ordinarie, ma sarebbero nuovamente escluse le aziende che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cig/Fondi di solidarietà.

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