Padre lavoratore e possibilità di astensione
Ai sensi dell’articolo 28 del TU Maternità e paternità, Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice (anche autonoma, come nel quesito prospettato), ma solo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Si ricorda inoltre che, per effetto della legge di Bilancio 2020, il padre fruisce entro il quinto mese di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni/affidi, sette giorni di congedo obbligatorio. Il congedo parentale (astensione facoltativa) spetta al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui si astiene per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Può essere fruito anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre.