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Decreto agosto: proroga rinnovo contratto a termine

Alberto Bosco

La domanda

Sulla base delle nuove disposizione del decreto agosto, posso prorogare o rinnovare senza causale fino al raggiungimento dei 24 mesi, un contratto a tempo determinato instaurato in Giugno 2019 per 6 mesi, prorogato una prima volta per ulteriori 6 mesi e giunti alla scadenza in Giugno 2020, prorogato fino al 30/08/2020 senza causale ai sensi del DL 34/2020. La proroga c.d. a-causale effettuata ai sensi dell'art. 93 del DL 34/2020 è da intendersi come la "una sola volta" menzionata nell'art. 8 del Decreto Agosto? Grazie

L’art. 93, co. 1, del D.L. n. 34/2020 aveva previsto che, in deroga all'art. 21 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza da COVID-19, era possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020, anche senza le condizioni ex art. 19, co. 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L’articolo 8 del D.L. n. 104/2020 ha sostituito tale disposizione, stabilendo che in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, in deroga all'art. 21 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2020, ferma la durata massima totale di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti a termine, anche senza causali. A nostro avviso – e con tutta la prudenza del caso, data la “vaghezza” della norma e l’assenza di indicazioni ufficiali in merito – il fatto che lei abbia effettuato una proroga ai sensi della norma prima vigente, e ora modificata, non le impedisce di utilizzare anche la nuova proroga acausale del decreto agosto.

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