L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Iscrizione Inps soggetto non residente

di Rozza Alberto

La domanda

Un agente di commercio residente all'estero e iscritto all'Aire ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti Inps? Se sì, i relativi contributi, sono deducibili dal reddito?

Secondo l’art. 1 della Legge 1397/1960 l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. A questo si deve aggiungere anche che Enasarco, con la circolare 2/2012, ha precisato che per l’agente italiano operante totalmente ed esclusivamente all’estero (sia paesi UE che ExtraUE), per conto di preponenti non aventi sede né dipendenza in Italia, l’iscrizione ad Enasarco è facoltativa. Anche il Ministero del lavoro (interpello n. 32/2013) è intervenuto sull’argomento precisando che l’obbligo contributivo ENASARCO vale per l’agente italiano o straniero che opera in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, ma non per l’agente che opera all’estero nell’interesse di preponenti italiani per i quali si applica l’art. 13, par. 2, del Regolamento(CE) n. 883/2004 che impone alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione: - alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; - alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività. Per determinare lo Stato membro in cui si trova il centro di interessi occorre prendere in considerazione “tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze” (circ. INPS 83/2010). Infine, in merito alla deducibilità, si richiama la risposta all’interpello n. 148 del 26 maggio 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate ha precisato i contributi previdenziali versati nel nostro Paese da un soggetto residente all'estero non possono trovare alcun riconoscimento fiscale, data la natura tassativa dell'elencazione degli oneri per i quali è riconosciuta la deduzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del TUIR.

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