di Emanuela Molteni

La domanda

Un'azienda ha attivo da dicembre 2019 un tirocinio sospeso e quindi prorogato a causa della sospensione dell'attività per emergenza Covid. Alla scadenza del tirocinio sarebbe intenzione trasformarlo in contratto di apprendistato. Se dopo l'assunzione l'azienda dovesse trovarsi ancora nella necessità di dover far ricorso alla cassa integrazione Covid il lavoratore potrebbe usufruirne?

I nuovi ammortizzatori sociali Covid previsti dal D.L. n. 104/2020 richiamano la disciplina degli ammortizzatori presenti negli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020. L’art. 19 c. 8 (CIG ordinaria e ass. ordinario) e l’art. 22 c. 3 (CIG in deroga) del D.L. 18/2020 prevedono che gli ammortizzatori sociali covid sono riferibili ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020. Si ritiene che queste disposizioni siano ancora applicabili anche ai nuovi ammortizzatori di cui al d.l. n. 104/2020, in attesa di chiarimenti da parte degli enti preposti. Alla luce di quanto sopra, anche se alla data in parola il tirocinio era in essere (anche se sospeso per covid), in caso di assunzione con contratto di apprendistato alla fine del periodo di orientamento in azienda, non è possibile richiedere gli ammortizzatori sociali covid per tale lavoratore, in quanto il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Al lavoratore manca pertanto il requisito di dipendenza alla data del 25 marzo 2020. Se a seguito dell’assunzione l’azienda avrà necessità di fruire degli ammortizzatori sociali, sarà opportuno valutare l’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari di cui al D.lgs. n. 148/2015.

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