Contratto a termine nel settore agricolo
L’articolo 29, co. 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dispone espressamente che sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative, i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall’articolo 12, co. 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La disciplina del contratto a termine per gli operai nel settore agricolo è dunque, affidata alla contrattazione collettiva. Il CCNL per gli operai agricoli disciplina il contratto a termine negli artt. 12, 13, 21, 22 e 23, che però non contengono una disciplina espressa per la proroga ma neppure prevedono un divieto in tal senso. Di conseguenza, e nei limiti delle tre ipotesi (lett. a – c, artt. 21 e 22) previste dal contratto collettivo in cui è consentito stipulare un contratto a termine per gli operai agricoli, si ritiene anche possibile prorogarlo.