L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Incentivo all'occupazione stabile L. 205/2017

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Il quesito riguarda il mantenimento in servizio di apprendista. La dipendente non aveva ancora compiuto il 30 anno di età. Secondo la normativa vigente a tale data (09/2019) all'azienda spettava l'agevolazione di cui alla L. 205/2017, ovvero riduzione del 50% dei contributi a carico del ddl, per ulteriori 12 mesi, perciò dal mese ott/2019 al mese di sett/2020. Per mero errore non veniva applicata tale agevolazione, pertanto si chiedeva all'Inps la modalità di recupero degli arretrati, l'inps ha risposto che tale agevolazione non spetta poiché nella circolare inps 57/2020, l'agevolazione per gli apprendisti trasformati non è più contemplata, noi non condividiamo tale interpretazione.

L’articolo 1, co. 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha modificato l’articolo 1, co. 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ha viceversa modificato il comma 106 del predetto articolo (tuttora in vigore) il quale prevede, appunto, che l'esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni) alla data della prosecuzione. In base alla circolare n. 40/2018 l’Istituto previdenziale ha ribadito che la agevolazione può essere applicata anche al termine dell’ulteriore periodo di agevolazione di 12 mesi (art. 47, co. 7, del decreto legislativo 81/2015). Pertanto appare singolare e non del tutto comprensibile la motivazione riferita dall’Istituto secondo cui “tale agevolazione non spetta poiché nella circolare Inps 57/2020, l'agevolazione per gli apprendisti trasformati non è più contemplata”. La circolare da ultimo citata, peraltro, illustra le modifiche all'esonero introdotte dalla citata legge 160/2019, che, come premesso, non hanno inciso sulla norma di cui all’articolo 1 co. 106 della legge 205/2017 (fattispecie illustrata nella citata circolare Inps 40/2018).

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