Incentivo all'occupazione stabile L. 205/2017
L’articolo 1, co. 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha modificato l’articolo 1, co. 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ha viceversa modificato il comma 106 del predetto articolo (tuttora in vigore) il quale prevede, appunto, che l'esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni) alla data della prosecuzione. In base alla circolare n. 40/2018 l’Istituto previdenziale ha ribadito che la agevolazione può essere applicata anche al termine dell’ulteriore periodo di agevolazione di 12 mesi (art. 47, co. 7, del decreto legislativo 81/2015). Pertanto appare singolare e non del tutto comprensibile la motivazione riferita dall’Istituto secondo cui “tale agevolazione non spetta poiché nella circolare Inps 57/2020, l'agevolazione per gli apprendisti trasformati non è più contemplata”. La circolare da ultimo citata, peraltro, illustra le modifiche all'esonero introdotte dalla citata legge 160/2019, che, come premesso, non hanno inciso sulla norma di cui all’articolo 1 co. 106 della legge 205/2017 (fattispecie illustrata nella citata circolare Inps 40/2018).