L’uso del contratto a termine per una studentessa extracomunitaria
L’art. 14 co. 4, del DPR 31 agosto 1999 n. 394, dispone che “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”, e lei sta rispettando tale norma. Premesso che tale permesso può essere convertito in quello “per motivi di lavoro” con l’apposita procedura, non si sono rinvenuti ostacoli all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che però – salva la conversione di cui appena sopra – dovrà essere risolto (con dimissioni, risoluzione consensuale o licenziamento) alla data di scadenza del permesso oggi in possesso della ragazza.