L'esperto rispondeRapporti di lavoro

L’uso del contratto a termine per una studentessa extracomunitaria

di Alberto Bosco

La domanda

Vi scrivo per avere chiarimenti su un contratto di lavoro part time che ho attivato con una ragazza extracomunitaria Studente qui in italia con permesso di soggiorno per studio. Il contratto part time è a 20 ore settimanali 52 settimane e 1040 ore annue, come stabilito art.14 c.4 DPR 31/08/1999 n. 394 , ma è a tempo indeterminato. Non ho letto da nessuna parte limiti ostativi al tipo di contratto e pertanto ho ritenuto, sempre nel rispetto dei limiti che si potesse fare. Se ho errato il datore può incorrere in sanzioni ?

L’art. 14 co. 4, del DPR 31 agosto 1999 n. 394, dispone che “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”, e lei sta rispettando tale norma. Premesso che tale permesso può essere convertito in quello “per motivi di lavoro” con l’apposita procedura, non si sono rinvenuti ostacoli all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che però – salva la conversione di cui appena sopra – dovrà essere risolto (con dimissioni, risoluzione consensuale o licenziamento) alla data di scadenza del permesso oggi in possesso della ragazza.

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