L'esperto rispondeContrattazione

Disciplina del lavoro intermittente

di Alberto Bosco

La domanda

Al contratto di lavoro intermittente non si applica la disciplina del contratto a tempo determinato: mi domando se questo significa che non devo rispettare il numero massimo di 4 proroghe, lo stop & go, la durata massima di 24 mesi e tutto quanto attiene la disciplina del contratto a termine oppure se questo significa che, per esempio, un contratto di lavoro intermittente non può essere prorogato (e quindi alla scadenza deve per forza essere chiuso, eventualmente per effettuare poi un'altra assunzione) proprio in virtù del fatto che non si applica quanto previsto dalla disciplina del contratto a tempo determinato.

La disciplina del contratto di lavoro intermittente (che può essere anche “a termine”, in senso a-tecnico) è contenuta negli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; quella del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato negli articoli da 19 a 29 del medesimo decreto. Dal momento che nessuna delle due discipline è richiamata dall’altra, si può affermare che – nel caso del contratto di lavoro “a chiamata” – non debba essere rispettato il numero massimo di 4 proroghe, il cd. stop & go, la durata massima di 24 mesi per un solo rapporto o per la somma di più contratti, e così via. Poiché la norma sul contratto intermittente nulla dispone quanto alle proroghe, per evitare rischi inutili, è bene procedere a un “rinnovo”, ossia alla stipula di un nuovo contratto di lavoro intermittente, fermo il rispetto dei divieti di cui all’art. 14 del citato D.Lgs. n. 81/2015.

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