L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il trattamento dei contratti a termine nel trasferimento d’azienda

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Nel caso di ditta individuale con dipendenti che confluisce in Srl, chiedo come devo considerare i contratti a termine in corso e quelli cessati ai fini del computo delle proroghe, rinnovi, superamento del limite di 24 mesi e così via. Ovvero qualora la società Srl assuma in futuro con contratto a termine un lavoratore che ha avuto in passato un rapporto di lavoro con la ditta individuale , si deve tenere conto del precedente contratto ai fini sopra indicati ? Per i contratti in essere che passano sulla Srl, quando arriverò a scadenza, dovrò tenere conto delle proroghe/rinnovi precedentemente intercorsi sulla ditta individuale?

Il caso prospettato nel quesito sembra rientrare nella fattispecie di cui al comma 5 dell’articolo 2112 c.c. : «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda». La interpretazione consolidata della giurisprudenza, in proposito, è piuttosto estensiva in quanto tende a riconoscere il trasferimento d’azienda ogni volta che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio (cd. irrilevanza del mezzo tecnico giuridico), dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione (ad es. Cass. 11679/2012). La fusione per incorporazione costituisce una fattispecie di trasferimento d'azienda tutte le volte in cui l'impresa, o un ramo di essa, sia trasferita ad altro soggetto (ad es. Cass 19000/2010). Individuata la fattispecie giuridica concretamente applicabile al caso concreto rappresentato dal gentile lettore, la regola generale (co. 1 articolo 2112 c.c.) dispone che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.”. Nello specifico, pertanto, al lavoratore trasferito o confluito nella SRL, si applicheranno tutti i diritti già maturati ai fini del computo dei termini previsti dalla disciplina del lavoro a termine, ivi inclusi quelli derivanti da eventuali apposizioni illegittime di clausole al contratto a termine effettuate dal cedente prima del trasferimento. Il principio consolidato in giurisprudenza in proposito afferma che, in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine" (Cass. n. 8385 del 2019 e Cass 4883/2020). La risposta al quesito è, pertanto, positiva.

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