Apprendistato professionalizzante fisioterapista
Le linee guida per l'apprendistato professionalizzante approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano (febbraio 2014), nel disporre che “La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione”, prevedono per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente (Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post- Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca) un monte ore formativo pubblico di 40 ore. Pertanto un soggetto in possesso di laurea può, nel rispetto degli altri limiti previsti dalla norma e dai contratti collettivi, essere assunto in qualità di apprendista. Sarà opportuno, naturalmente, visionare le linee guida approvate dalle singole Regioni. L’apprendistato professionalizzante per l’accesso al livello 2 del CCNL Studi professionali Consilp (fisioterapista) è ammesso (Allegato B Tabella 2). Non si vedono pertanto preclusioni in mancanza di espressi divieti (il CCNL cooperative sociali prevede ad esempio il divieto di assumere apprendisti per le professioni sanitarie, inclusa quella di fisioterapista). Quanto riferito nel quesito (“l'apprendistato non è possibile in tutti i casi in cui si faccia riferimento ad una professione normata”) non risulta di immediata comprensione. L’attività di estetista, ad esempio, è una professione “normata” (legge 1/1990) ma è pacifico, in tale specifico settore, l’assunzione di apprendisti.