L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Esonero contributivo art. 3 legge 104/2020

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In riferimento all'esonero contributi previdenziali art. 3 legge 104/2020, per le aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art.1 è possibile usufruire dell’esonero contributivo se l'azienda fa richiesta parziale dalla cig ai sensi dell’art.1 legge 104/2020? Oppure per usufruire dell’esonero contributivo i lavoratori in forza devono rientrare tutti?

L’articolo 3 del decreto legge 104/2020 riconosce l’esonero citato dal gentile lettore, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che: a) non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del decreto, ossia le nove + nove settimane di integrazione salariale collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; b) abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legge 18/2020. L’esonero può essere fruito anche dai datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Nel ricordare che la operatività dell’esonero è comunque soggetta alla autorizzazione della Commissione europea ed il decreto legge è tuttora in fase di conversione (pertanto potrebbero intervenire modifiche normative), dal tenore letterale della norma sembrerebbe che la mancata richiesta dei trattamenti (necessaria per l’accesso alla agevolazione) debba essere assoluta, ossia qualsiasi richiesta di trattamenti previsti dall’articolo 1, anche solo per alcuni dipendenti e per periodi inferiori a quelli massimi consentiti, costituirebbe condizioni ostativa alla concessione dell’esonero. Sul punto è tuttavia consigliabile attendere le necessarie istruzioni di prassi.

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