L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Welfare aziendale, check up previdenza

di Rozza Alberto

La domanda

Si richiede se la possibilità di effettuare un check up della propria posizione previdenziale/pensionistica, offerto alla generalità (o ad una categoria specifica) dei/di lavoratori possa rientrare in un piano di welfare aziendale, ai fini della non imponibilità e deducibilità (totale nel caso di accordo sindacale o regolamento aziendale), viste le finalità previste dall'art. 100 TUIR.

Affinché un bene o un servizio possa rientrare nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR, e quindi non concorrere alla formazione del reddito di lavoro, è necessario che sia offerto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti e persegua una delle finalità individuate dall’art. 100, c. 1 del TUIR, consistenti in: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e culto. Il Check up previdenziale, in via generale, consente di controllare la posizione assicurativa di un soggetto al fine di calcolare la prima decorrenza utile per il diritto alla pensione oltre a determinare, in via previsionale, l’importo del futuro trattamento pensionistico, Tale servizio non persegue nessuna delle finalità sopra richiamate e individuate dall’art. 100 del TUIR. Un tale benefit, non rientrando in nessuna delle altre lettere del citato articolo del TUIR, ricade nel campo di applicazione del comma 3 dell’art. 51, con la conseguenza che è esente fino a 258,23 euro (516,46 euro per il solo anno 2020) tenendo conto di tutti i beni e i servizi di cui il lavoratore fruisce a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta. Se il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta supera il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare reddito di lavoro dipendente.

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