Lavoratore straniero non reperibile
Nel caso in esame trova applicazione la sentenza 28/09/2018, n. 23589 con la quale la Corte di Cassazione, conformandosi ad un costante orientamento di legittimità, ha ribadito, che un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario. Inoltre, la stessa Suprema Corte (sent. 17 maggio 2013, n. 12099) ha deciso che in tema di licenziamento individuale - ed ugualmente in tema di contestazione disciplinare - mediante impiego del servizio postale, l'articolo 40 del D.P.R. n. 655/1982 disciplina al terzo comma il periodo entro il quale gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti debbano essere tenuti negli uffici di destinazione, prevedendo, quanto alle raccomandate, che tale periodo di giacenza sia pari a trenta giorni. Ciò che rileva ai fini della presunzione di conoscenza è il momento del rilascio dell'avviso di giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale. Pertanto, si ritiene che se sono ormai decorsi 30 giorni dall’avviso, l’azienda può procedere al licenziamento.