L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Imponibile previdenziale del risarcimento danni

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

A seguito di recesso anticipato senza giusta causa del Contratto di Collaborazione Cordinata e continuativa (co.co.co.), la corte di appello ha disposto l'obbligo di risarcire il danno cagionato al lavoratore in misura corrispondente al compenso che esso avrebbe percepito se avesse proseguito a lavorare fino alla scadenza (ho riportato il testo della sentenza). Si chiede se la trattazione di detto risarcimento debba essere intesa come lucro cessante e pertanto se lo stesso debba essere soggetto a contribuzione e a tassazione separata.

In presenza di importi erogati a titolo risarcitorio è necessario accertare quale specie di danno l'erogazione miri a riparare. La regola generale in proposito dispone nel senso che saranno soggette ad imposizione (tributaria e contributiva, stante la generale unificazione delle basi imponibili) quelle erogazioni cd. reddituali, ossia apportatrici di nuova ricchezza nella sfera patrimoniale del lavoratore (lucro cessante o mancato guadagno), mentre non saranno imponibili quelle non aventi natura reddituale, ossia finalizzate alla ricostituzione o ricostruzione di un reddito che sarebbe stato percepito dal lavoratore in assenza del comportamento illegittimo del datore (perdita subita o danno emergente). Sotto il profilo temporale è opportuno notare come vi sia una differenza sostanziale tra i due concetti, in quanto il primo deve ancora prodursi mentre il secondo si è già prodotto. A solo titolo di esempio rappresentano casi di danno emergente il demansionamento, la perdita di immagine, i danni esistenziali ec. Nel caso rappresentato nel quesito, le somme riconosciute al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento (ingiustificato), costituiscono redditi di lavoro dipendente (mancata percezione di redditi ossia lucro cessante) e quindi come tali soggetti a tassazione/contribuzione. Infine circa la tassazione applicabile, l’art. 17, co. 1, lettera c) del TUIR dispone che l’imposta si applica separatamente (tassazione separata) alle somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

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