L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Dipendente in smart working e residenza estera

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Si voleva conoscere gli adempimenti che il datore di lavoro è tenuto a soddisfare nel caso di un dipendente attualmente in smart working "semplificato" che si trasferisca definitivamente in un altro paese dell'Unione Europea (trasferita la residenza da Italia a Spagna).

La legge 81/2017 stabilisce che il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”. Inoltre la prestazione lavorativa viene eseguita, “in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa”, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il cd. smart working semplificato è quella particolare tipologia di lavoro agile che, in conseguenza della emergenza epidemiologica tuttora in corso, può essere attivato anche senza l’accordo individuale. Su un piano generale le norme europee stabiliscono la libera circolazione dei lavoratori cittadini di uno Stato membro all'interno della Unione, con divieto di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Circa la tassazione ai fini fiscali , il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni (cui si ispira anche la relativa convenzione Italia-Spagna, normativa speciale e quindi prevalente sulla norma italiana: cfr. Cass 24112/2017), all’articolo 15, disciplinante la ripartizione della potestà impositiva del reddito derivante dall'attività di lavoro subordinato, stabilisce che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente (in questo caso la Spagna) riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (la Spagna), a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato. Nonostante le disposizioni di cui sopra, tuttavia, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se (le condizioni devono sussistere tutte): a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Riassumendo quanto sopra, uno Stato membro ha potestà impositiva, oltreché sui redditi di lavoro dipendente ovunque prodotti dal soggetto residente, anche sui redditi di lavoro dipendente prodotti da un soggetto non residente ma solo se la prestazione lavorativa sia svolta nel suo territorio. Nel caso rappresentato, pertanto, il lavoratore con residenza spagnola che presta la sua attività lavorativa dipendente (in smart-working) dalla sua abitazione in Spagna, è soggetto ad imposizione spagnola. Da notare che, in tal caso, il datore di lavoro non è neppure tenuto ad operare la ritenuta fiscale previa presentazione, da parte del lavoratore, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale rilasciata dalla competente autorità fiscale estera.

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