Computo dei lavoratori a termine per il FIS
In generale, l’art. 27 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81, dispone che (salvo che sia diversamente disposto) per l’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale per cui rilevi il computo dei dipendenti, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a termine, inclusi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, in base all’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Inoltre, l’Inps, nella circolare 9 settembre 2016, n. 176, ha precisato quanto segue: a) al FIS contribuiscono solo i datori che impiegano in media più di 5 dipendenti: la soglia dimensionale va verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente; b) nel determinare il numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti; c) il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo solo nel caso in cui in sua sostituzione è stato assunto un altro lavoratore: in tal caso sarà computato il sostituto; d) nel determinare la media occupazionale, vanno ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre; e) il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di 6 mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a 5: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di 5 dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a 5 dipendenti.